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128. TRASPORTO COMBINATO CODIFICATO

1. È consentita l’effettuazione di trasporti combinati codificati aventi dimensioni generalmente maggiori di quelle permesse dal profilo limite di carico FS, senza che i trasporti stessi siano considerati eccezionali, purché siano rispettate tutte le seguenti condizioni:
la linea da percorrere sia codificata;
il carro specializzato sia munito del codice di compatibilità;
l’unità di carico codificata sia compatibile con il carro;
la codifica del trasporto (unità di carico + carro) sia compatibile con la linea ed abbia un numero di profilo uguale od inferiore alla codifica della linea.

2. Le unità di carico codificate standard sono le casse mobili e i semirimorchi che hanno codice di compatibilità rispettivamente “C” e “P”.
I semirimorchi possono portare anche altri codici di compatibilità, secondo la tecnica di carico adottata.

3. Alcuni carri hanno caratteristiche peggiorative o migliorative rispetto al carro unificato di riferimento previsto dalla codificazione e sono provvisti di un contrassegno nel quale è riportato, oltre al codice di compatibilità, una cifra che indica, per la Rete eventualmente riportata, la possibilità di trasportare unità di carico con numero di profilo inferiore o equivalente alla codifica della linea:
a) se la cifra riportata è 0, oppure
b) diminuito del numero riportato, se la cifra è preceduta dal segno negativo, oppure
c) aumentato del numero riportato, se la cifra è preceduta dal segno positivo.

Tipo di Unità di carico Codice di compatibilità
UNITÀ di
CARICO
CARRO LINEA
Casse mobili standard C Segnali FS C/P
Semirimorchi standard P Segnali FS C/P
Semirimorchi tecnica
«Novatrans» (SNCF)
N Segnali FS C/P
Semirimorchi tecnica
codificati «H» (FS)
H Segnali FS C/P
Semirimorchi tecnica
selletta ribassata(SBB)
(P) Segnali FS C/P

4. La compatibilità dei principali trasporti codificati ammessi sulle linee indicate nell’Allegato 2 alle “Caratteristiche tecnico-funzionali della Infrastruttura ferroviaria nazionale gestita da RFI” è riassunta nel seguente prospetto:

5. Soppresso.

6. I trasporti codificati devono essere effettuati rispettando le modalità di esecuzione previste nella specifica normativa in vigore.
I trasporti codificati conformi ai requisiti del comma 1 viaggiano come trasporti normali sulle linee indicate nell’Allegato 2 alla “Caratteristiche tecnico-funzionali della Infrastruttura ferroviaria nazionale gestita da RFI”.
Mancando anche uno solo dei requisiti richiesti dal comma 1 il trasporto non è più codificato e deve essere effettuato nel rispetto del profilo limite di carico FS o, altrimenti, essere autorizzato come trasporto eccezionale alle condizioni di cui all’Art. 129.


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