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72. DETERMINAZIONE della MASSA FRENATA OCCORRENTE ai TRENI - VELOCITÀ MASSIMA AMMESSA e NORME VARIE

1. La massa frenata deve essere commisurata alla velocità del treno ed ai gradi di frenatura della linea.

2. Soppresso.

3. La velocità massima assoluta ammessa rispetto alla frenatura è data dalla Tabella B, in relazione al grado principale di frenatura (con o senza indice sussidiario) del tratto di linea, alla percentuale di massa frenata esistente nel treno ed al tipo di freno in azione.
Quando nella Tabella B non trovasi il valore della percentuale di massa frenata esistente nel treno si prenderà per base quello immediatamente inferiore.

4. La massa frenata occorrente si calcola moltiplicando la massa da frenare (Art. 70) per la percentuale di massa frenata programmata e dividendo il prodotto per 100 (*1).
La percentuale di massa frenata esistente nel treno si calcola invece dividendo la massa frenata (Art. 71) per la massa da frenare (Art. 70) e moltiplicando il quoziente per 100 (*2).

5. Soppresso.

6. Soppresso.

7. Nella stazione di origine, o dove viene modificata la composizione, è vietato far partire i treni con percentuale di massa frenata complessiva inferiore al 50 %; tale percentuale di massa frenata deve essere ammessa dalla Tabella B rispetto al grado di frenatura principale del tratto di linea.
È anche vietato far partire i treni con percentuale di massa frenata nella parte rimorchiata e nella seconda metà (comprese nel computo le locomotive ubicate in coda) inferiore ai valori indicati nella Tabella 36 riferiti ai gradi di frenatura principali e sussidiari del tratto di linea interessato.

8. I veicoli con freno efficiente devono essere, per quanto possibile, intercalati tra quelli non frenati.
In composizione ai treni non sono ammessi più di dieci assi consecutivi non frenati; tale limite può essere superato purché gli assi appartengano tutti allo stesso veicolo.

9. Il veicolo di coda e il veicolo di testa devono essere collegati con la condotta del freno e muniti di freno continuo efficiente.
Non sono ammessi treni effettuati con locomotiva di spinta con maglia sganciabile in corsa.

10. La massa frenata del veicolo di coda o degli ultimi due veicoli insieme riuniti non deve di norma essere inferiore a 17 t. Qualora la metà posteriore del treno sia composta di soli veicoli vuoti, la massa frenata del veicolo di coda o degli ultimi due veicoli può essere ridotta a 10 t.
La frenatura dei 10 assi di coda dei treni composti di 20 o più assi, circolanti sui tratti di linea con grado di frenatura principale superiore al II o con indice superiore a 2, deve inoltre rispondere ai requisiti di cui alla Tabella 37.

11. L’agente di condotta non dovrà mai superare la velocità massima ammessa dall’apposito quadro della Tabella B di frenatura, in base al grado di frenatura principale del tratto di linea, al tipo di freno in azione risultante dall’orario di servizio o diversamente comunicato ed alla percentuale della massa frenata esistente nel treno.

12. La retrocessione nel senso della discesa è subordinata, nei casi consentiti, alla condizione risultante dalla Tabella B per il grado di frenatura principale del tratto di linea, nel senso della retrocessione.

13. Soppresso.

14. Soppresso.

15. Soppresso.


(*1) La massa frenata occorrente ad un treno la cui massa da frenare sia 980 t e la cui percentuale programmata sia del 45% è dato da: 980 x 45/100=441 t.

(*2) La percentuale di massa frenata esistente in un treno la cui massa frenata sia di 385 t e la massa da frenare di 950 t è data da: 385 x 100/950=40,5%. (arrotondata 40%).
L’arrotondamento di eventuali cifre decimali risultanti dal calcolo deve essere effettuato all’unità in favore della sicurezza.


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