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75ter. NORME PARTICOLARI per TRENI MUNITI di FRENO CONTINUO TIPO VIAGGIATORI SERVITI da VEICOLI EQUIPAGGIATI con APPARECCHIATURE SPECIALI di SICUREZZA (ERTMS/ETCS) CIRCOLANTI sulle LINEE MUNITE di ATTREZZATURE ATTE a REALIZZARE il SISTEMA di COMANDO e CONTROLLO della MARCIA dei TRENI (ERTMS/ETCS L2)

1. Sulle linee munite di attrezzature atte a realizzare il sistema di comando e controllo della marcia dei treni (ERTMS/ETCS L2) sono ammessi a circolare solo treni muniti di freno continuo tipo viaggiatori serviti da veicoli equipaggiati con apparecchiature speciali di sicurezza (ERTMS/ETCS).

2. Sulle predette linee gli spazi di arresto e la velocità massima ammessa dalla frenatura vengono determinati di volta in volta dal sistema ERTMS/ETCS L2 ed imposti al treno dal sistema stesso con la concessione di Autorizzazioni al Movimento in Supervisione Completa (modo operativo Full Supervision) oppure di Autorizzazione al Movimento con Marcia a Vista (modo operativo On Sight).
Il sistema ERTMS/ETCS L2 non determina né impone nessun limite di velocità rispetto la frenatura quando la circolazione del treno avviene con Autorizzazioni al Movimento con Apposita Prescrizione di movimento (modo operativo Staff Responsible).

3. Nel caso di circolazione con “Autorizzazione al Movimento con Apposita Prescrizione di movimento” (modo operativo Staff Responsible) l’agente di condotta, in relazione alla prescrizione ricevuta, viaggerà con marcia a vista non superando la velocità di 30 km/h oppure con via libera di giunto telefonico non superando la velocità di 50 km/h.
In quest’ultima evenienza l’agente di condotta deve regolare la corsa in modo da arrestare il treno nel punto prescritto avvalendosi delle progressive chilometriche.
Per la determinazione degli spazi di arresto, in relazione alla velocità di 50 km/h, alla percentuale di massa frenata ed al grado principale di frenatura del tratto di linea che precede il punto di arresto, l’agente di condotta deve avvalersi della Tabella B Speciale ERTMS/ETCS L2.
Qualora, in relazione allo spazio di arresto necessario, il punto in corrispondenza del quale deve essere attivata la frenatura non coincida con un cippo biettometrico l’agente di condotta deve fare riferimento al cippo biettometrico immediatamente precedente.
Nel caso particolare in cui il tratto di linea da percorrere con la via libera di giunto telefonico non consenta il rispetto degli spazi di arresto previsti dalla predetta tabella, l’agente di condotta deve opportunamente ridurre la velocità di corsa del treno.


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