Annessi III:
Ordine concernente le munizioni

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Schmidt Rubin K31

Ordine del Dipartimento militare federale

Concernente le munizioni

(Del 10 aprile 1951)

Sono considerati come munizione:

  1. le cartucce a palla e in bianco di qualsiasi specie e calibro,
  2. le granate a mano cariche e d'esercizio,
  3. le mine cariche e d'esercizio,
  4. gli esplosivi e gli inneschi di ogni specie,
  5. le bombe, i proiettili e i razzi, come pure i propulsori e le cariche di qualsiasi specie e calibro,
  6. le cartucce fumogene , i petardi e gli aggressivi chimici,
  7. il materiale pirotecnico d'illuminazione e di segnalazione.
  8. Anche le parti o i resti di munizione sono considerati come munizione.

  1. All'entrata in servizio, immediatamente dopo ogni esercizio di tiro e al licenziamento, ci si accerterà che tutte le armi da fuoco siano scariche.
    I comandanti e gli ufficiali incaricati di questo controllo ne sono responsabili.
  2. In servizio, gli ufficiali, i sottoufficiali e i soldati sono autorizzati a conservare o portare con sé munizioni soltanto su ordine dei loro superiori o se un ordine generale di servizio lo permette.
    E' riservato il numero 3.
  3. Gli ufficiali e i sottoufficiali armati di pistola ricevono, con l'arma, 24 cartucce per la pistola da 7,65 mm o 16 cartucce per quella da 9 mm (munizione da tasca).
    Essi entrano in servizio con questa munizione e la riprendono al licenziamento.
    Gli ufficiali e i sottoufficiali portano la pistola scarica; essi hanno però, riposto nella fondina, un caricatore con cartucce a palla.
  4. In tutti i servizi militari (scuola e corsi) si terrà un controllo esatto della munizione distribuita.
    La munizione non adoperata sarà ritirata dopo ogni esercizio.
  5. Non si permetterà che i militari siano simultaneamente in possesso di cartucce a palla e in bianco.
  6. Le cartucce in bianco e a palla saranno sempre immagazzinate separatamente.
  7. E' vietato salvo ordine speciale, di portare munizione in servizio o di prenderne con sé andando a casa.
  8. La munizione da testa per le armi da fuoco portatili consegnata all'uomo deve essere usata soltanto per gli scopi indicati negli ordini speciali o nelle prescrizioni di servizio.

  1. Chiunque, contrariamente al presente ordine, è trovato in possesso di munizione, si rende colpevole di violazione dei doveri di servizio, giusto l'art.72 del Codice penale militare del 13 giugno 1927 e può di conseguenza, essere punito da un tribunale militare con la detenzione.
  2. Chiunque adopera abusivamente, aliena, sopprime, abbandona, oppure intenzionalmente o per negligenza lascia deperire o andar perdute munizioni, o chi ancora sottrae munizioni per procurarsi un indebito profitto o si appropria di munizioni o le rende inservibili, può essere punito da un tribunale militare con la detenzione, datoil caso, con la reclusione, per abuso di materiali (art.73 del CPM), per furto (art.129 CPM), per appropriazione indebita (art.131 CPM), o per danneggiamento ( art.135 del CPM).

  • All'entrata in servizio, dopo ogni esercizio di tiro e al licenziamento, il presente ordine deve essere ricordato alla truppa.
    Esso sarà affisso nelle caserme e negli accantonamenti, sulle piazze di tiro e nei magazzini di munizioni.
  • Sono riservate le altre prescrizioni concernenti la munizioni, gli esplosivi, gli inneschi e l'olio per lanciafiamme.(#)
  • Il presente ordine entra in vigore il 15 aprile 1951. A contare da questa data è abrogato l'ordine di servizio del 9 ottobre 1946 (FUM 46/209).

Il Dipartimento militare Federale:

Kobel

(#) Vedi anche le "Istruzioni dell'Intendenza del materiale di guerra per la munizione ad uso delle scuole e corsi "e le" Prescrizioni dell'Intendenza del materiale di guerra per l'evacuazione di esplosivi e mezzi d'accensione nelle scuole e corsi!, del febbraio 1951.